Turchia – Politica
1. Divisioni Amministrative
La Turchia ha una struttura unitaria in termini di amministrazione e questo aspetto è uno dei fattori più importanti che danno forma alla pubblica amministrazione turca. Se si considerano i tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) come funzioni principali dello Stato, le amministrazioni locali hanno poco potere. La Turchia non ha un sistema federale e le province sono subordinate al governo centrale di Ankara. Le amministrazioni locali sono state istituite per fornire servizi in loco e il governo è rappresentato dai governatori delle province e delle città. Anche altri alti funzionari pubblici sono nominati dal governo centrale al posto dei sindaci o eletti dagli elettori. I comuni turchi hanno organi legislativi locali per prendere decisioni sulle questioni comunali.
All’interno di questo quadro unitario, la Turchia è suddivisa in 81 province per scopi amministrativi. Ogni provincia è suddivisa in distretti, per un totale di 973 distretti. La Turchia è inoltre suddivisa in 7 regioni e 21 sottoregioni per motivi geografici, demografici ed economici; ciò non si riferisce a una divisione amministrativa.
2. Politica
Tra il 1923 e il 2018, la Turchia è stata una democrazia rappresentativa parlamentare. Nel 2017 è stato adottato un sistema presidenziale tramite referendum; il nuovo sistema è entrato in vigore con le elezioni presidenziali del 2018 e conferisce al Presidente il controllo completo dell’esecutivo, compreso il potere di emanare decreti, nominare il proprio gabinetto, redigere il bilancio, sciogliere il Parlamento convocando elezioni anticipate e fare nomine nella burocrazia e nei tribunali. La carica di primo ministro è stata abolita e i suoi poteri (insieme a quelli del gabinetto) sono stati trasferiti al presidente, che è sia capo dello Stato sia capo del governo ed è eletto per un mandato di cinque anni tramite voto popolare. La Costituzione turca disciplina il quadro giuridico del Paese, stabilendo i principi fondamentali del governo e definendo la Turchia come uno Stato unitario e centralizzato.
Il potere legislativo è affidato al Parlamento unicamerale, chiamato Grande Assemblea Nazionale della Turchia. Il potere giudiziario è nominalmente indipendente dall’esecutivo e dal legislativo, ma le modifiche costituzionali entrate in vigore con i referendum del 2007, del 2010 e del 2017 hanno conferito maggiori poteri al Presidente e al partito al potere per la nomina o la revoca di giudici e pubblici ministeri. Il Consiglio di Stato è il tribunale di ultima istanza per i casi amministrativi e l’Alta Corte d’Appello per tutti gli altri.
Il suffragio universale per entrambi i sessi è applicato in tutta la Turchia dal 1933 e prima della maggior parte dei Paesi, e ogni cittadino turco che abbia compiuto 18 anni ha il diritto di voto. I parlamentari sono 600, eletti per un mandato di quattro anni con un sistema di rappresentanza proporzionale a liste di partito in 85 distretti elettorali.
3. Repubblica di Turchia
Il Trattato di Losanna del 24 luglio 1923, che sostituì il Trattato di Sèvres, portò al riconoscimento internazionale della sovranità della neonata “Repubblica di Turchia” come Stato successore dell’Impero Ottomano; la repubblica fu ufficialmente proclamata il 29 ottobre 1923 ad Ankara, la nuova capitale del Paese. Mustafa Kemal divenne il primo presidente della Repubblica e successivamente introdusse molte riforme. Le riforme miravano a trasformare la vecchia monarchia costituzionale ottomana, basata sulla religione e multi-comunitaria, in uno Stato nazionale turco che sarebbe stato governato come una repubblica parlamentare sotto una costituzione laica.
4. Legge
La Costituzione della Repubblica di Turchia (in turco: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası), nota anche come Costituzione del 1982, è la legge fondamentale della Turchia. Stabilisce l’organizzazione del governo e definisce i principi e le regole di condotta dello Stato e le sue responsabilità nei confronti dei cittadini. La Costituzione stabilisce anche i diritti e le responsabilità di questi ultimi, fissando le linee guida per la delega e l’esercizio della sovranità che appartiene al popolo turco.